Art. 979 c.nav. — Decadenza e prescrizione del diritto di regresso
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva
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Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 970 — Decadenza e prescrizione del diritto di regresso
Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato. Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno…
Art. 961
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Art. 1797 — Azione nei confronti dei giranti
… prima non ha proceduto alla vendita del pegno. I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui e' avvenuta la vendita delle cose depositate. Il possessore della nota di pegno…
Art. 960
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Art. 1310 — Prescrizione
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori. La sospensione…
Art. 980
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art979 · fonte su Normattiva