Art. 979 c.nav. — Decadenza e prescrizione del diritto di regresso
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[1]L'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.
[2]Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva