Art. 181 c.p.i.Estinzione della procedura di opposizione

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La procedura di opposizione si estingue se:

  • a)il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
  • b)le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
  • c)l'opposizione e' ritirata;
  • d)la domanda, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;
  • e)chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.

Testo vigente dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art181 · fonte su Normattiva