Art. 181 c.p.i. — Estinzione della procedura di opposizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 2010 al 23 marzo 2019. Leggi il testo vigente →
La procedura di opposizione si estingue se:
- a)il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
- b)le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
- c)l'opposizione e' ritirata;
- d)la domanda ((o la registrazione)), oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;
- e)chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.
Testo vigente dal 2 settembre 2010 al 23 marzo 2019 · versione 10 su Normattiva