Art. 103 c.d.s.Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

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((1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione e' disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato puo' circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.)) 138a 148 Le targhe ed i documenti di circolazione vengono ((...)), ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna ((al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale)), nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. ((Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne da' notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.)) 138a 148 IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 133 4

Gli interventi su questo articolo(15)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

L. 29 luglio 2010, n. 120

99

La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che "Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5".

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 20 dicembre 2016

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205

138a

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

148

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.

Testo vigente dal 1 luglio 2018 al 13 gennaio 2019 · versione 197 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Come è cambiato

27 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021oggiper 6 anniin vigore
  2. 15 settembre 202015 gennaio 2021per 4 mesi
  3. 13 gennaio 201915 settembre 2020per un anno
  4. 1 luglio 201813 gennaio 2019per 7 mesi
  5. 14 gennaio 20171 luglio 2018per un anno
  6. 1 gennaio 201614 gennaio 2017per un anno
  7. 15 gennaio 20151 gennaio 2016per 12 mesi
  8. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  9. 15 gennaio 201115 gennaio 2013per 2 anni
  10. 13 agosto 201015 gennaio 2011per 5 mesi
  11. 14 gennaio 200913 agosto 2010per un anno
  12. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  13. 29 aprile 200614 gennaio 2007per 9 mesi
  14. 27 aprile 200629 aprile 2006per 2 giorni
  15. 14 gennaio 200527 aprile 2006per un anno
  16. 30 giugno 200314 gennaio 2005per un anno
  17. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  18. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  19. 31 dicembre 199914 gennaio 2001per un anno
  20. 12 gennaio 199931 dicembre 1999per 12 mesi
  21. 8 novembre 199712 gennaio 1999per un anno
  22. 12 gennaio 19978 novembre 1997per 10 mesi
  23. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  24. 30 giugno 199324 gennaio 1995per un anno
  25. 13 febbraio 199330 giugno 1993per 5 mesi
  26. 9 febbraio 199313 febbraio 1993per 4 giorni
  27. 18 maggio 19929 febbraio 1993per 9 mesitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art103 · fonte su Normattiva