Art. 103 c.d.s. — Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
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La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, ((la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione.)) o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita' per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e Direzione generale della M.C.T.C. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresi', ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. e' tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 1997, N. 389)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 1997, N. 389)). Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 235.000 a L. 940.000. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 1997, N. 389)). 19 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Testo vigente dal 8 novembre 1997 al 12 gennaio 1999 · versione 37 su Normattiva