Art. 103 c.d.s.Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

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La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo devono comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita' per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e Direzione generale della M.C.T.C. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresi', ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. e' tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano gia' fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La sanzione e' da lire cinquecentomila a lire duemilioni se la violazione e' commessa ai sensi dei commi 3 e 4.

Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 9 febbraio 1993 · versione 0 su Normattiva

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  12. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
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  14. 27 aprile 200629 aprile 2006per 2 giorni
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  16. 30 giugno 200314 gennaio 2005per un anno
  17. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  18. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  19. 31 dicembre 199914 gennaio 2001per un anno
  20. 12 gennaio 199931 dicembre 1999per 12 mesi
  21. 8 novembre 199712 gennaio 1999per un anno
  22. 12 gennaio 19978 novembre 1997per 10 mesi
  23. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  24. 30 giugno 199324 gennaio 1995per un anno
  25. 13 febbraio 199330 giugno 1993per 5 mesi
  26. 9 febbraio 199313 febbraio 1993per 4 giorni
  27. 18 maggio 19929 febbraio 1993per 9 mesitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art103 · fonte su Normattiva