Art. 123 c.d.s. — Autoscuole
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Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dello esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di societa' od enti l'autorizzazione puo' essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della societa' od ente secondo quanto previsto dal regolamento. L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
- a)l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b)il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- c)il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall' ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola. L'autorizzazione e' revocata quando:
- a)siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b)venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c)siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da Euro 742 a Euro 2.970)). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 43 52 64 80 Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da Euro 148 a Euro 594)). 19 29 43 52 64 80 Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Decreto 24 dicembre 2002
52con decorrenza dal 1 gennaio 2003
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Decreto 22 dicembre 2004
64con decorrenza dal 1 gennaio 2005
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
Decreto 29 dicembre 2006
80con decorrenza dal 1 gennaio 2007
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
Testo vigente dal 14 gennaio 2007 al 3 aprile 2007 · versione 114 su Normattiva