Art. 123 c.d.s. — Autoscuole
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Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole. ((2 Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province.)) 3. I compiti delle province in materia di ((dichiarazioni di inizio attivita')) e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento ((...)). 4. ((Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il titolare)) deve avere la ((proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali)) dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente ((; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneita' tecnica)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40)). 81 5. ((La dichiarazione puo' essere presentata da chi)) abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria ((e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale)). Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante ((...)). 81 6. ((La dichiarazione non puo' essere presentata dai)) delinquenti abituali, professionali o per tendenza ((e da coloro)) che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1. 7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte. 8. ((L'attivita' dell'autoscuola)) e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
- a)l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b)il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- c)il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola. 9. ((L'esercizio dell'autoscuola e' revocato)) quando:
- a)siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b)venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c)siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. ((9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra' conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione)). 10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita' ((, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,)) degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori ((, cui si accede dopo la citata formazione iniziale)); i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. 11. Chiunque gestisce un'autoscuola ((senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti)) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 10.000 a euro 15.000)). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 43 52 64 80 ((11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo)). 12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148 a Euro 594. 19 29 43 52 64 80 13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' ((per la dichiarazione di inizio attivita')). Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.
Gli interventi su questo articolo(7)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Decreto 24 dicembre 2002
52con decorrenza dal 1 gennaio 2003
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Decreto 22 dicembre 2004
64con decorrenza dal 1 gennaio 2005
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
Decreto 29 dicembre 2006
80con decorrenza dal 1 gennaio 2007
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40
81Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 10, comma 5-ter) che le modifiche al comma 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 5-quater) che le modifiche al comma 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
Testo vigente dal 3 aprile 2007 al 14 gennaio 2009 · versione 115 su Normattiva