Art. 123 c.d.s.Autoscuole

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Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dello esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di societa' od enti l'autorizzazione puo' essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della societa' od ente secondo quanto previsto dal regolamento. L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

  • a)l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
  • b)il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
  • c)il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola. L'autorizzazione e' revocata quando:
  • a)siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare;
  • b)venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
  • c)siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 1.212.000 a lire 4.848.000)). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 242.400 a lire 969.600)). 19 29 Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 · versione 46 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

24 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 6 agosto 2022oggiper 4 anniin vigore
  2. 15 gennaio 20216 agosto 2022per un anno
  3. 13 gennaio 201915 gennaio 2021per 2 anni
  4. 14 gennaio 201713 gennaio 2019per un anno
  5. 1 marzo 201514 gennaio 2017per un anno
  6. 15 gennaio 20151 marzo 2015per un mese
  7. 1 marzo 201415 gennaio 2015per 11 mesi
  8. 15 gennaio 20131 marzo 2014per un anno
  9. 1 gennaio 201315 gennaio 2013per 14 giorni
  10. 15 maggio 20111 gennaio 2013per un anno
  11. 15 gennaio 201115 maggio 2011per 4 mesi
  12. 13 agosto 201015 gennaio 2011per 5 mesi
  13. 14 gennaio 200913 agosto 2010per un anno
  14. 3 aprile 200714 gennaio 2009per un anno
  15. 14 gennaio 20073 aprile 2007per 3 mesi
  16. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  17. 30 giugno 200314 gennaio 2005per un anno
  18. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  19. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  20. 31 dicembre 199914 gennaio 2001per un anno
  21. 12 gennaio 199931 dicembre 1999per 12 mesi
  22. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  23. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  24. 18 maggio 199224 gennaio 1995per 3 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art123 · fonte su Normattiva