Codice della strada

Art. 16 c.d.s. — Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1999 al 14 gennaio 2001. Leggi il testo vigente →

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprieta' stradali fuori dei centri abitati e' vietato:

  • a)aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
  • b)costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
  • c)impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresi' una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere la area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli e' vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle rela- tive alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ((duecentomila)) a lire ((ottocentomila)). 19 29 La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1999 al 14 gennaio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

18 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 15 gennaio 2021 — 14 dicembre 2024per 4 anni
  3. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  4. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  5. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  9. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  10. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  11. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  12. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  13. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  14. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  15. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  16. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  17. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  18. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art16 · fonte su Normattiva