Art. 172 c.d.s.Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini

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Il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M1 classificati nell'art. 47, comma 2, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1978 hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. Tale obbligo sussiste anche per i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria di cui sopra immatricolati a decorrere dal 26 aprile 1990. Il conducente e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di sicurezza e, in caso di inefficienza, a sostituirle con altre, omologate per il tipo di veicolo nel quale vanno installate. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

  • a)gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
  • b)i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
  • c)i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
  • d)le persone di statura inferiore a centimetri 150 e superiore a centimetri 190. Tale condizione deve essere rilevabile da un documento di riconoscimento ovvero da attestazione rilasciata dallo ufficio medico-legale della unita' sanitaria locale e dallo ufficio competente in base all'ordinamento interno;
  • e)le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza;
  • f)le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
  • g)gli appartenenti a servizi di vigilanza privati, regolarmente riconosciuti, che effettuano scorte. Nei casi di cui alle lettere d), e) ed f) la prescritta attestazione o certificazione deve essere esibita su richiesta agli organi di polizia di cui all'art. 12. Sono altresi' esentati dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di autoveicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici. I passeggeri fino a dodici anni di eta' possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M1 e N1 classificati nell'art. 47, comma 2, solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta. I passeggeri fino a quattro anni di eta' occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M1 devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta. Se sui posti posteriori sono trasportati piu' di due passeggeri di eta' fino a quattro anni, solo quello di eta' inferiore deve essere trattenuto da appositi sistemi di ritenuta, a condizione che gli altri siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. La norma di cui al comma 5 non si applica ai passeggeri fino a quattro anni di eta' che viaggiano su autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aereoporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. I sistemi di ritenuta per i passeggeri fino a dodici anni di eta' devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta previsti per i passeggeri fino a dodici anni di eta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, o la sostituisce con un tipo non omologato per il veicolo nel quale e' installata, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva

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  19. 12 gennaio 199931 dicembre 1999per 12 mesi
  20. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  21. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  22. 3 marzo 199424 gennaio 1995per 11 mesi
  23. 1 ottobre 19933 marzo 1994per 5 mesi
  24. 18 maggio 19921 ottobre 1993per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art172 · fonte su Normattiva