Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Obbligo di indossare le cinture di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza (decurtazione dei punti patente) - Previsione dell'esenzione solo per alcune categorie di soggetti e di veicoli - Ritenuta irragionevolezza della disciplina denunciata e asserita lesione dei diritti inviolabili dell'uomo e del principio di uguaglianza - Scelta non irragionevole in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui impone l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza e prevede sanzioni in caso di mancato uso. Invero, non sono irragionevoli il trattamento sanzionatorio previsto né l'esenzione dall'obbligo di talune categorie di soggetti e di veicoli, atteso che l'individuazione delle condotte punibili e la scelta e quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore. - Sulla insindacabilità di scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore, v., citate, ordinanze n. 204/2008 e n. 169/2006
sentenza 49/2009massima n. 33185 Circolazione stradale - Obbligo di indossare le cinture di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza (decurtazione dei punti patente) - Asserita violazione della libertà personale e del diritto alla salute, nonchè del principio di autodeterminazione di cui all'art. 8 della Dichiarazione europea dei diritti dell'uomo - Sussistenza di una costrizione fisica minima e non duratura, posta comunque a tutela della salute del singolo come interesse della collettività - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt 13 e 32 della Costituzione, nonché all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui impone l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza e prevede sanzioni in caso di mancato uso. E' ammissibile, invero, che la protezione della salute del singolo come interesse della collettività determini una trascurabile limitazione della libertà personale, che, lungi dal rappresentare una costrizione, (che, al contrario, deve essere fisicamente apprezzabile e duratura), si configura come un impedimento di fatto che non impedisce comunque il raggiungimento dello scopo per cui è concepito l'uso dell'autovettura. - Sulla considerazione della salute dell'individuo come interesse della collettività, v. la citata sentenza n. 180 / 1994; sull'art. 13, v. la citata sentenza n. 20/1975.
sentenza 49/2009massima n. 33186 Circolazione stradale - Obbligo di indossare le cinture di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza - Ritenuta violazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, derivante dall'effettuazione di controlli invasivi all'interno dell'abitacolo della vettura - Riconducibilità del potere ispettivo degli organi di controllo ad altre norme - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento all'art. 29, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, nella parte in cui prevederebbe invasivi controlli all'interno dell'abitacolo della vettura, a cura degli organismi deputati al rispetto della norma. Invero, tale inconveniente, con la conseguente violazione della vita privata, non discende dall'obbligo della cintura, ma dal potere ispettivo degli organi di controllo, che è conferito da altre norme.
sentenza 49/2009massima n. 33187 Circolazione stradale - Obbligo per i conducenti di ciclomotori di indossare il casco protettivo - Esenzione per chi sia affetto da patologia che sarebbe aggravata dall'uso del casco - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Omessa descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi principali, con conseguente carenza di motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 1- bis , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma aggiunto dall'art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e poi sostituito dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 172, comma 8, lettera f) ( recte : lettera e) ), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per mancata previsione dell'esenzione dall'obbligo per i conducenti di ciclomotori di indossare il casco protettivo per chi sia affetto da patologia che sarebbe aggravata dall'uso di tale dispositivo di sicurezza. Infatti, il giudice rimettente ha omesso una compiuta descrizione della fattispecie, impedendo così di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione.
sentenza 60/2008massima n. 32191 Riguarda ancheart. 171 Codice della stradaart. 3 d.l. 151/2003art. 33 legge 472/1999
Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente - Omessa previsione della graduazione di detta sanzione - Asserita lesione del diritto di difesa - Omessa motivazione in ordine alla violazione del parametro evocato - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, là dove si prevede la decurtazione di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza. L'ordinanza di rimessione difetta, invero, di motivazione in ordine al parametro di cui viene dedotta la violazione. - Per l'inammissibilità di censure prive di motivazione con riferimento al parametro evocato, v., citate, ordinanze n. 72/2007 e n. 414/2005.
Riguarda ancheart. 126-bis Codice della stradaart. 7 d.lgs. 9/2002art. 3 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Prevista sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente - Omessa previsione della graduazione di detta sanzione - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di gradualità della sanzione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, là dove si prevede la decurtazione di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza. L'individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, e deve comunque escludersi che un trattamento sanzionatorio in misura fissa sia di per sé contrario al principio di ragionevolezza. - Sulla discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte sanzionabili e del relativo trattamento sanzionatorio, v. citate, ordinanze nn. 45 e 169/2006. - Sui trattamenti sanzionatori in misura fissa, v., citate, ordinanze n. 401/2005, n. 282/2001, n. 159/1994.
Riguarda ancheart. 126-bis Codice della stradaart. 7 d.lgs. 9/2002art. 3 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente - Denunciata lesione del principio di uguaglianza - Asserita violazione del principio di ragionevolezza sotto il particolare profilo della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Incompleta descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, là dove si prevede la decurtazione di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza. L'ordinanza di rimessione difetta, invero, di una compiuta descrizione della fattispecie, il che rende impossibile il vaglio dell'effettiva applicabilità delle norme censurate al caso dedotto. - Per la manifesta inammissibilità della questione in caso di omessa descrizione della fattispecie, v., citate, ordinanze nn. 353, 333 e 317/2007 e n. 374/2006.
Riguarda ancheart. 126-bis Codice della stradaart. 7 d.lgs. 9/2002art. 3 d.l. 151/2003
CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - MANCATO USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA - DECURTAZIONE DI CINQUE PUNTI DALLA PATENTE DI GUIDA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI PER LE QUALI NON È PREVISTO L'OBBLIGO DELLA CINTURA DI SICUREZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2 e 3 Cost., dell'art. 172 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 3, comma 12, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede la decurtazione di cinque punti della patente di guida per il mancato uso della cintura di sicurezza, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza che, nella specie, non risulta violato. > >- Sulla discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e nella scelta e quantificazione delle relative sanzioni, v. ordinanza n. 45/2006.
Riguarda ancheart. 3 d.l. 151/2003
CIRCOLAZIONE STRADALE - OBBLIGO DI INDOSSARE LA CINTURA DI SICUREZZA - SANZIONI PER L'INOSSERVANZA - DECURTAZIONE DI CINQUE PUNTI DALLA PATENTE - SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER QUINDICI GIORNI ALLA SECONDA INFRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - LESIONE DELLA LIBERTÀ E DELLA DIGNITÀ PERSONALE - CONTRASTO CON IL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA SANCITO DALLA DICHIARAZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DALLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA (IN RAFFRONTO ALLE PIÙ MITI SANZIONI PREVISTE PER CONDOTTE MAGGIORMENTE PERICOLOSE) - 'IUS SUPERVENIENS' CONFERMATIVO DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE ED INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella parte in cui prevede le sanzioni per il mancato uso della cintura di sicurezza, in particolare, la decurtazione di cinque punti della patente e la sospensione della stessa per quindici giorni alla seconda infrazione. Invero, premesso che non costituisce ragione per una eventuale restituzione degli atti al giudice a quo la modifica legislativa della norma censurata per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, in quanto lo stesso riformula la disposizione mantenendone, però, tutti i presupposti in relazione ai quali è stata sollevata la questione di costituzionalità, l'ordinanza di remissione è priva di motivazione sulla rilevanza della questione, in particolare con riguardo ad aspetti del giudizio di merito che, attenendo alla ricostruzione del fatto, potrebbero rendere superflua ogni considerazione sull'applicabilità della norma. > >- Per l'affermazione secondo cui la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza priva di motivazione sulla rilevanza o che contenga una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire una adeguata valutazione della stessa, è manifestamente inammissibile, vedi citate ordinanze nn. 482, 453, 423, 139/2005 e n. 391/2004.
CIRCOLAZIONE STRADALE - «PATENTE A PUNTI» - MANCATO USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE A VIOLAZIONI CHE PONGONO A RISCHIO LA VITA E L’INTEGRITÀ FISICA ALTRUI - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis (aggiunto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all‘art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un sistema sanzionatorio differenziato per fattispecie essenzialmente diverse. L’ ordinanze di rimessione, infatti, è priva di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e non contiene una idonea descrizione della fattispecie concreta, presentando, altresì, una motivazione gravemente insufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione. - Ordinanze citate, 'ex plurimis', nn. 393, 391, 262, 194, 51/2004 e 141/2003.
Riguarda ancheart. 126-bisaggiunto d.lgs. 285/1992art. 7-comemodificati d.lgs. 9/2002