Art. 172 c.d.s.Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini

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[1]Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:

  • a)M1, b)

[2]M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi, c)

[3]N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia. Il conducente e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta. Sono esentati dall' obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

  • a)gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
  • b)i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
  • c)gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
  • d)i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
  • e)gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
  • f)le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' sanitarie di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
  • g)le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza. I passeggeri di eta' inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso. I bambini di eta' inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se non sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purche' siano accompaganti da almeno un passeggero di eta' inferiore ai sedici anni. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' inferiore ad anni sedici. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti e' soggetto ((alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10)). Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. ((Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.)) 19 29 43 52 Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, e' soggetto ((alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55)). 19 29 43 52 Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 687,75 a € 2.754,15. 19 29 43 52 Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Testo vigente dal 13 agosto 2003 al 14 gennaio 2005 · versione 82 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

24 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021oggiper 6 anniin vigore
  2. 25 dicembre 201915 gennaio 2021per un anno
  3. 13 gennaio 201925 dicembre 2019per 12 mesi
  4. 27 ottobre 201813 gennaio 2019per 3 mesi
  5. 14 gennaio 201727 ottobre 2018per un anno
  6. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  7. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  8. 15 gennaio 201115 gennaio 2013per 2 anni
  9. 13 agosto 201015 gennaio 2011per 5 mesi
  10. 30 luglio 201013 agosto 2010per 14 giorni
  11. 14 gennaio 200930 luglio 2010per un anno
  12. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  13. 14 aprile 200614 gennaio 2007per 9 mesi
  14. 14 gennaio 200514 aprile 2006per un anno
  15. 13 agosto 200314 gennaio 2005per un anno
  16. 14 gennaio 200313 agosto 2003per 7 mesi
  17. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  18. 31 dicembre 199914 gennaio 2001per un anno
  19. 12 gennaio 199931 dicembre 1999per 12 mesi
  20. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  21. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  22. 3 marzo 199424 gennaio 1995per 11 mesi
  23. 1 ottobre 19933 marzo 1994per 5 mesi
  24. 18 maggio 19921 ottobre 1993per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art172 · fonte su Normattiva