Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Violazione non contestata immediatamente al responsabile di un'infrazione stradale - Notificazione del relativo verbale - Mancata previsione del dovere a carico della Pubblica Amministrazione di notificare il verbale a tutti gli interessati - Lamentata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 201, primo comma, del codice della strada, censurato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l'autorità amministrativa può, anziché deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati. Invero l'ordinanza di rimessione, da un lato, non spiega quale effetto avrebbe nel giudizio a quo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, dall'altro, si limita ad enunciare un preteso contrasto con gli evocati parametri costituzionali, senza fornire alcuna motivazione in proposito.
sentenza 4/2009massima n. 33111 Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Rilevamento mediante l'uso di apparecchiature elettroniche (autovelox) - Obbligo di contestazione immediata - Esclusione - Denunciata lesione del diritto di difesa e disparità di trattamento «del cittadino-utente» - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1- bis , lettera e ), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Invero, analoga questione di costituzionalità, sollevata in riferimento ai medesimi parametri evocati dall'odierno rimettente, è stata dichiarata dalla Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 307 del 2006, con la quale si è affermato che l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa e che la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti non condiziona affatto la possibilità di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell'amministrazione lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che è normalmente l'atto (ordinanza ingiunzione) che contiene la determinazione e l'irrogazione della sanzione. Inoltre, quanto alla pretesa disparità di trattamento, per il fatto che le norme impugnate demendarebbero all'amministrazione la scelta dell'uso o meno delle apparecchiature elettroniche nei singoli casi, si ribadisce come l'uso delle apparecchiature suddette non sia affatto rimesso all'arbitrio dell'amministrazione, essendo predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessati dall'utilizzazione degli strumenti de quibus , secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168. - In merito alla principio secondo cui l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, v. citate sentenza n. 27/2005 e ordinanza n. 150/2006; v., inoltre, citata ordinanza n. 160/2002.
Riguarda ancheart. 4 d.l. 151/2003
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL'INFRAZIONE AL TRASGRESSORE - NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO ALL'OBBLIGATO IN SOLIDO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONDUCENTE-TRASGRESSORE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto l'insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo si risolve, difatti, nell'impossibilità per la Corte di vagliare la rilevanza oltre che la non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di costituzionalità. Difatti, nel caso in esame, il rimettente non ha precisato in quale misura l'omessa notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione stradale al coobbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria (che, peraltro, l'impugnato art. 201 del codice della strada comunque prescrive, quando l'effettivo trasgressore «non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa») determini «la mancata possibilità per costui di esercitare il proprio diritto di difesa».
Riguarda ancheart. 200 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONE NON CONTESTATA IMMEDIATAMENTE AL RESPONSABILE DI UN'INFRAZIONE STRADALE - NOTIFICAZIONE DEL RELATIVO VERBALE AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO CON L'OBBLIGO DI TRASMETTERE I DATI DEL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELL'AUTORE INDICATO QUALE RESPONSABILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevedono - «in caso di violazione non contestata immediatamente» al responsabile di un'infrazione stradale - la notificazione del relativo verbale «ai soggetti di cui all'art. 196». La questione risulta infatti sollevata sulla base di un presupposto - quello secondo cui il soggetto indicato quale autore dell'infrazione stradale, all'esito della comunicazione dei suoi dati personali e della patente, fatta pervenire all'autorità da taluno dei soggetti coobbligati in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria, sarebbe di fatto privo di tutela giuridica - erroneo, giacché il soggetto che venga identificato, non immediatamente, quale responsabile della violazione del codice della strada, è legittimato a proporre ricorso al Giudice di pace, ex art. 204- bis del codice della strada, avverso il verbale di contestazione dell'infrazione stradale, seppur «al solo e specifico scopo» di escludere che tale atto possa fungere da titolo o per irrogargli «la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida» ovvero «per una eventuale azione di regresso» esperibile da parte di chi abbia pagato la somma dovuta quale sanzione pecuniaria. > >- Sulla possibilità che il conducente del quale siano comunicati i dati possa proporre opposizione, v. la citata sentenza n. 471/2005.
Riguarda ancheart. 196 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - NOTIFICA DELLA CONTRAVVENZIONE AI RESPONSABILI DELLA VIOLAZIONE - RINNOVO DELLA NOTIFICA A TERZO ESTRANEO - MANCATA PREVISIONE DEL DOVERE, POSTO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE, DI INFORMARE IL CONTRAVVENTORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, dell'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui "consente alla P.A. di non dover informare il contravventore, in caso di notifica "ripetuta" [...], per notificazione a soggetto estraneo", ai sensi dell'art. 386 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo ed è totalmente carente di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, mentre, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, ciò che, per le evidenziate lacune, non risulta possibile nei casi di specie. > >- In tema di insufficiente motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, v. ordinanze citate nn. 164, 161 e 123/2006, n. 123/2005.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - RILEVAMENTO MEDIANTE STRUMENTI ELETTRONICI (AUTOVELOX) - NECESSITÀ DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA - ESCLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I CITTADINI, IN RELAZIONE ALLE IPOTESI IN CUI LA CUI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA È ACCERTATA SENZA L'AUSILIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - MANCANZA DI LIMITI ALLA ESPERIBILITÀ DEI RIMEDI GIURISDIZIONALI - PREDETERMINAZIONE DELLE SEDI STRADALI INTERESSATE DALLA PRESENZA DEGLI AUTOVELOX - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 201, comma 1- bis , lettere e) e f) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui, per le violazioni del codice della strada rilevate mediante strumenti elettronici (autovelox), esonerano l'Amministrazione dall'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione; obbligo normalmente imposto dall'art. 200 del medesimo codice della strada nelle ipotesi in cui la cui la violazione è accertata senza l'ausilio di apparecchiature elettroniche. L'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra, infatti, di per sé una violazione del diritto di difesa, né la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti condiziona la tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell'amministrazione lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che è normalmente l'atto (ordinanza-ingiunzione) che contiene la determinazione e l'irrogazione della sanzione; né sussiste la denunciata irragionevole disparità di trattamento, per il fatto che le norme impugnate demanderebbero all'amministrazione la scelta dell'uso o meno delle apparecchiature elettroniche nei singoli casi, in quanto l'uso delle apparecchiature suddette non è rimesso all'arbitrio dell'amministrazione, essendo predeterminati dal legislatore sia i casi, che le sedi stradali, interessati dall'utilizzazione degli strumenti de quibus , sicchè le diversità riscontrabili a proposito dell'obbligo della contestazione immediata dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i vari tratti di strada. > >- Sul valore probatorio che assiste il verbale del pubblico ufficiale che contesta l'infrazione, v. citata ordinanza n. 218/2005, sentenza n. 255/1994 e ordinanza n. 504/1987. > >- In merito alla principio secondo cui l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, v. citate sentenza n. 27/2005 e ordinanza n. 150/2006; v., inoltre, citata ordinanza n. 160/2002. > >- Per l'affermazione secondo cui le diversità riscontrabili a proposito dell'obbligo della contestazione immediata dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i vari tratti di strada, v. citata ordinanza n. 150/2006.
Riguarda ancheart. 4 d.l. 151/2003
CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - PATENTE A PUNTI - DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ - RILEVAMENTO MEDIANTE STRUMENTI AUTOMATICI (AUTOVELOX) - PREVISTA NON NECESSITÀ DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL’INFRAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE - LIMITAZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE - MANCATA PREVISIONE DELLA ESTENSIONE DELLA COMPETENZA ALLA VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI ACCESSORIE E DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI AZIONE E DEL PRINCIPIO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - INIZIATIVA DEL RIMETTENTE INDIRIZZATA, TRA LE ALTRE, AVVERSO UNA NORMA (ART. 126-BIS DEL CODICE DELLA STRADA) FATTA OGGETTO, 'MEDIO TEMPORE', DI PARZIALE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' ALLA STREGUA DI TALE SOPRAVVENUTA DECISIONE.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e degli artt. «201-bis, lettera e)» (recte: art. 201, comma 1-bis, lettera e) e 204-bis, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992 (disposizione introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 1-septies dell'art. 4 del più volte citato d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003), in base ai quali deve ritenersi non necessaria la contestazione immediata dell’infrazione del superamento dei limiti massimi di velocità, per la quale è prevista la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, allorché gli agenti accertatori facciano uso di uno strumento automatico di rilevazione della velocità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Infatti, l'iniziativa del rimettente si indirizza, tra le altre, avverso una norma (il predetto art. 126-bis del codice della strada) fatta oggetto, medio tempore, di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale. - V. sentenza n. 27/2005.
Riguarda ancheart. 7 d.l. 151/2003art. 204-bis Codice della stradaart. 4 d.l. 151/2003art. 126-bisdisposizioneaggiunta d.lgs. 285/1992art. 7 d.lgs. 9/2002
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Notificazione dei provvedimenti sanzionatori a soggetti residenti all'estero, proprietari di veicoli immatricolati sotto la serie ee - Termine di decadenza (di trecentosessanta giorni) - Lamentata irragionevole disparità di trattamento, rispetto ai cittadini residenti nel territorio nazionale soggetti a piu' breve termine di notificazione - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - per la parte in cui prevede differenti termini di decadenza per la notificazione delle sanzioni amministrative a seconda che il veicolo sia immatricolato in Italia sotto la serie generale ovvero sotto la serie "EE" (Escursionisti Esteri), atteso che il piu' ampio termine (360 in luogo di 150 giorni) stabiliti dal legislatore, nella sua discrezionalita', per la notifica a soggetti non residenti in Italia trova giustificazione nella possibile difficolta' di reperimento del destinatario e della consegna dell'atto in luoghi remoti, ne' determina una apprezzabile disparita' di trattamento, rispetto alla notificazione nei confronti dei residenti in Italia, essendo ovviamente diverse le rispettive situazioni. L.T.
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICAZIONE DELLA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE - TERMINE DI CENTOCINQUANTA GIORNI DECORRENTE DALL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - DECORRENZA DI DETTO TERMINE, IN CASO DI IDENTIFICAZIONE SUCCESSIVA DEL TRASGRESSORE, DALL'IDENTIFICAZIONE STESSA - MANCATA PREVISIONE DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DALLA IDENTIFICABILITA' DEL TRASGRESSORE, OSSIA DALLA FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE O ANNOTAZIONE IN PUBBLICI REGISTRI - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 255/1994 DI NON FONDATEZZA DI ANALOGA QUESTIONE (RELATIVA AL PRECEDENTE CODICE DELLA STRADA) MA CON MOTIVAZIONE, SECONDO IL GIUDICE RIMETTENTE, FAVOREVOLE ALL'ACCOGLIMENTO DELLA PRESENTE QUESTIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 201, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziche' dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione, in quanto - posto che il termine di centocinquanta giorni e' ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte il massimo tollerabile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della p.a., da un lato, e del privato cittadino dall'altro; e che, in base alla disposizione impugnata, il termine stesso decorre dalla data in cui "di fatto" la p.a. ha operato l'identificazione del trasgressore o del responsabile - l'inerzia o le disfunzioni organizzative della p.a. vengono a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale, a considerevole distanza di tempo dall'infrazione, potrebbe non essere piu' in grado di esercitare pienamente la relativa facolta' per salvaguardare i propri interessi. - S. n. 255/1994. red.: S. Di Palma