Art. 97 c.d.s. — Circolazione dei ciclomotori
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I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
- a)un certificato di idoneita' tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Sulla base della dichiarazione di conformita' ovvero del certificato di approvazione di cui all'art. 76;
- b)un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo Stato. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno di identificazione, qualora non risulti gia' registrato nell'archivio integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di criteri di economicita' e di procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalita' per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza, nonche' le procedure per i passaggi di proprieta'. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila)). Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'art. 52. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di idoneita' tecnica, ovvero che sviluppi una velocita' superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila)). Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di idoneita' tecnica e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila)). Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila)). Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato e' punito con le sanzioni previste dall'art. 100, comma 12. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire trentaduemila a lire centoventottomila)). Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila)). Alla stessa sanzione e' soggetto l'intestatario del contrassegno. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila)). In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall'art. 102. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Testo vigente dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997 · versione 17 su Normattiva