Art. 97 c.d.s.Circolazione dei ciclomotori

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I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

  • a)un certificato di idoneita' tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Sulla base della dichiarazione di conformita' ovvero del certificato di approvazione di cui all'art. 76;
  • b)un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo Stato. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno di identificazione, qualora non risulti gia' registrato nell'archivio integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di criteri di economicita' e di procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalita' per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza, nonche' le procedure per i passaggi di proprieta'. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'art. 52. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di idoneita' tecnica, ovvero che sviluppi una velocita' superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di idoneita' tecnica e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato e' punito con le sanzioni previste dall'art. 100, comma 12. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione e' soggetto l'intestatario del contrassegno. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall'art. 102. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo vigente dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

26 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 6 agosto 2022oggiper 4 anniin vigore
  2. 16 giugno 20226 agosto 2022per un mese
  3. 15 gennaio 202116 giugno 2022per un anno
  4. 13 gennaio 201915 gennaio 2021per 2 anni
  5. 14 gennaio 201713 gennaio 2019per un anno
  6. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  7. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  8. 15 gennaio 201115 gennaio 2013per 2 anni
  9. 30 luglio 201015 gennaio 2011per 6 mesi
  10. 14 gennaio 200930 luglio 2010per un anno
  11. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  12. 29 novembre 200614 gennaio 2007per un mese
  13. 23 agosto 200529 novembre 2006per un anno
  14. 14 gennaio 200523 agosto 2005per 7 mesi
  15. 13 agosto 200314 gennaio 2005per un anno
  16. 30 giugno 200313 agosto 2003per un mese
  17. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  18. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  19. 15 gennaio 200014 gennaio 2001per un anno
  20. 12 gennaio 199915 gennaio 2000per un anno
  21. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  22. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  23. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  24. 30 giugno 19931 ottobre 1993per 3 mesi
  25. 13 febbraio 199330 giugno 1993per 5 mesi
  26. 18 maggio 199213 febbraio 1993per 9 mesitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art97 · fonte su Normattiva