Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore - Accertamento della responsabilità di quest'ultimo nella produzione del sinistro - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa della compagnia assicuratrice nonché eccesso di delega per mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, non prevede l'accertamento di responsabilità di quest'ultimo nella produzione del sinistro. Infatti, il rimettente non argomenta in ordine alle ragioni dell'asserito contrasto della disciplina con i parametri evocati, con conseguente omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione. Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 35/2009 e n. 313/2008.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Lamentato eccesso di delega - Denunciata violazione del principio del contraddittorio e della parità delle armi, nonché dedotta irragionevole disparità di trattamento tra danneggiati e lesione del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, non avendo il rimettente fornito una motivazione sufficiente in ordine alla rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza, vedi, citate, ordinanze n. 82/2008; n. 12/2007 e n. 179/2006. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni aventi carattere interpretativo, vedi, citate, ordinanze n. 422 e n. 208/2008; n. 98 e n. 86/2006.
Riguarda ancheart. 149 Codice delle assicurazioni private.art. 150 Codice delle assicurazioni private.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice - Dedotta esclusione della possibilità di agire nei confronti del vero responsabile del danno - Lamentato eccesso di delega e prospettata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Mancata sperimentazione della possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui - prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del veicolo - escluderebbero che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054 del codice civile. I giudici rimettenti, infatti, non hanno esperito il doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.
Riguarda ancheart. 143 Codice delle assicurazioni private.art. 144 Codice delle assicurazioni private.art. 148 Codice delle assicurazioni private.art. 149 Codice delle assicurazioni private.art. 150 Codice delle assicurazioni private.art. 9 d.P.R. 254/2006
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore - Accertamento della responsabilità del conducente dell'altro veicolo nella produzione del sinistro - Mancata previsione - Denunciato eccesso di delega nonché violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Omessa motivazione sulla rilevanza e carente descrizione della fattispecie - Mancata sperimentazione della possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, non prevede l'accertamento della responsabilità del conducente dell'altro veicolo. Il rimettente non solo non ha descritto adeguatamente la fattispecie al suo vaglio e non ha motivato in ordine alla rilevanza, ma non ha neppure adempiuto all'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata, che consentisse di superare i dubbi prospettati. -V., citate, in merito alla omessa motivazione sulla rilevanza, ordinanze n. 82/2008, n. 12/2007, n. 179/2006; in merito all'omessa descrizione della fattispecie, ordinanze n. 248, n. 217, n. 24/2008, e n. 353/2007.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti - Denunciato eccesso di delega - Omessa motivazione sulla rilevanza e omessa descrizione della fattispecie - Mancata sperimentazione della possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione. Natura regolamentare di una delle norme impugnate - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, censurati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui, prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, prescindono dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Infatti, il rimettente non ha adeguatamente descritto la fattispecie al suo vaglio e non ha adempiuto all'obbligo di ricercare una soluzione interpretativa conforme a Costituzione; inoltre, l'art. 9 impugnato ha natura regolamentare e, come tale, è sottratto al sindacato di costituzionalità. -Sulla mancata sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata v., da ultimo, ordinanza n. 205/2008. -Sul fatto che le norme regolamentari sono sottratte al sindacato di costituzionalità v., citate, da ultimo, ordinanze n. 197, n. 48 e n. 20/2008.