Art. 47Cessione dei rischi in riassicurazione

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L'ISVAP puo' non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilita', della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilita' delle imprese riassicuratrici.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art47 · fonte su Normattiva