Art. 62 — Esercizio dell'attivita' di riassicurazione
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(( L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilita' per l'esercizio dell'attivita' riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa. )) L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III ((...)). (( PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56)).
Testo vigente dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015 · versione 8 su Normattiva