Art. 65-bis — Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche
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L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attivita' a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivita' di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attivita' risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Testo vigente dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015 · versione 8 su Normattiva