Art. 2-bis (Allegato 12) — Contributi annui per i collegamenti in ponte radio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024. Leggi il testo vigente →
[1](( (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).
[2]1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale: a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
- b)euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
- c)euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
- d)euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)).
Testo vigente dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024 · versione 39 su Normattiva