Art. 178 — Spese per i collaudi e le ispezioni
Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176 effettuati dai propri funzionari, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della societa' che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.
Testo vigente dal 28 aprile 2024, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva