Art. 79ex art. 68 eecc - art. 45 Codice 2003

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(( Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorita', sentite le parti interessate, puo' obbligare gli operatori che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico o accesso a reti di comunicazione pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se cio' e' fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato n. 4, parte A. )) L'Autorita' puo' decidere di non applicare il comma 1 nella totalita' o in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente. 3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70)).

Testo vigente dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art79 · fonte su Normattiva