Art. 82 — ex art. 71 eecc- art. 48 Codice 2003
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Con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non puo' essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.
Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012 · versione 0 su Normattiva