Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E PER L'ESECUZIONE DI OPERE CIVILI E SCAVI, E PROCEDIMENTI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - PREVISIONE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E DELL'ISTITUTO DEL SILENZIO-ASSENSO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DEROGA ALLA DISCIPLINA URBANISTICA SIA PREVIGENTE CHE SUCCESSIVA ALLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL D.LGS. N. 198 DEL 2002 - LAMENTATI ECCESSO DI DELEGA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ATTUAZIONE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 41 DELLA LEGGE N. 166 DEL 2002, VOLTI ALLA INTRODUZIONE DI PROCEDURE TEMPESTIVE E ALLA RIDUZIONE DEI TERMINI RISPETTO AI PROCEDIMENTI DISCIPLINATI DAL TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA - NATURA DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE NORME CENSURATE - RISPONDENZA DELLE REGOLE DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA CELERITÀ ALLA RATIO DELLA DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 117 Cost., degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, nella parte in cui equiparano gli impianti di telecomunicazione agli interventi edilizi minori, anche tacitamente assentibili ovvero oggetto di autocertificazione di legittimità, in quanto le norme denunciate costituiscono attuazione dei principi fissati dalla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a) , della legge n. 166 del 2002, ed in conformità ad essi stabiliscono moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi in quanto tali di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria. La procedura unica disciplinata dalle norme impugnate come speciale rispetto a quella prevista dal testo unico dell'edilizia "per ogni altra modalità di trasformazione del territorio", finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione a costruire, mira, infatti, a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti all'installazione delle infrastrutture di comunicazione stabilite dai principi della delega, che resterebbero vanificate se il nuovo procedimento venisse ad abbinarsi ed a sostituirsi a quello previsto in materia edilizia. Tale procedimento autorizzatorio unico neppure incide nella materia penale, in violazione dei limiti fissati dalla legge-delega, non influendo la regolamentazione del titolo occorrente per realizzare l'intervento in questione sulla disciplina sanzionatoria penale di cui all'art. 44 del testo unico dell'edilizia, la quale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo ma alla consistenza concreta dell'intervento. La tempestività delle procedure e la riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle dette infrastrutture costituiscono principi fondamentali operanti nella materia "governo del territorio", attribuita alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, mentre i moduli di definizione del procedimento di autorizzazione in parola sono informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e sono perfettamente coerenti con la ratio della norma delegante. > >- Sulla conformità alla delega e su caratteri e natura della disciplina posta dagli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003 per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, v. sentenze n. 129/2006 e n. 336/2005.
Riguarda ancheart. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche.
TELECOMUNICAZIONI - RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - DISCIPLINA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE REGIONI PER IL CARATTERE DETTAGLIATO, AUTOAPPLICATIVO E NON CEDEVOLE DELLA DISCIPLINA, E PER LA SUA DIRETTA OPERATIVITÀ NEI CONFRONTI DEI PRIVATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che prevede la disciplina del procedimento per l’autorizzazione all’installazione degli impianti, sollevata in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione, a causa della denunciata lesione della competenza legislativa regionale, per il carattere dettagliato, autoapplicativo e non cedevole della normativa. Infatti, con il decreto legislativo n. 259 del 2003 l'Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002. Orbene, nella fase di attuazione del diritto comunitario la definizione del riparto interno di competenze tra Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente e, dunque, la stessa individuazione dei principî fondamentali, non può prescindere dall'analisi dello specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguite a livello comunitario. In altri termini, gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle competenze, possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo abilitativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione, richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca l'esistenza di un unitario procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in tempi brevi.
Riguarda ancheart. 86 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 90 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 91 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 92 Codice delle comunicazioni elettroniche.e altri 3
TELECOMUNICAZIONI - RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - ATTRIBUZIONE E DISCIPLINA CON LEGGE STATALE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGLI ENTI LOCALI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI RIPARTO DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE, CON RIGUARDO A MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE O RESIDUALE - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., sul presupposto che le norme censurate attribuirebbero direttamente l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento, laddove in materia di competenza concorrente o residuale delle Regioni la disciplina legislativa delle funzioni amministrative dovrebbe spettare alle Regioni stesse. Si evidenzia, invero, erroneo il presupposto interpretativo dal quale muovono le regioni ricorrenti. Infatti, le norme impugnate, facendo generico riferimento agli «enti locali», non allocano direttamente funzioni amministrative ad un determinato livello di governo, bensì si limitano a formulare un principio fondamentale di disciplina in forza del quale tutti i procedimenti relativi alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica devono essere “gestiti” dai predetti enti.
Riguarda ancheart. 86 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 90 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 91 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 92 Codice delle comunicazioni elettroniche.e altri 3
TELECOMUNICAZIONI - INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - NECESSITÀ DI OPERE CIVILI, SCAVI O OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - PROCEDIMENTO CON PREVISIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E DEL SILENZIO-ASSENSO - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale per l'ipotesi in cui l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, definisce un procedimento analogo a quello descritto nell'art. 87, con la previsione della conferenza di servizi e del silenzio-assenso e fissa regole affinché gli enti pubblici definiscano i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rispettive opere. Infatti, le censure proposte sono analoghe a quelle sollevate avverso l'art. 87. Orbene, la norma impugnata non determina alcun 'vulnus' alle competenze regionali per le medesime ragioni esposte in relazione alle censure rivolte nei confronti dell'art. 87.
TELECOMUNICAZIONI - INSTALLAZIONE E ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ - CONTENUTO DEI MODELLI DA USARE PER LA PRESENTAZIONE - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - DENUNCIATO ESERCIZIO DI POTESTÀ REGOLAMENTARE DA PARTE DELLO STATO IN MATERIE NON RIENTRANTI NELLA SUA COMPETENZA ESCLUSIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95, e dell’allegato 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003, i quali disciplinano il contenuto dei modelli da usare per la presentazione dell’istanza di autorizzazione e della denuncia di inizio attività relativi all'installazione e all'esercizio degli impianti, proposta sul presupposto che tali norme sarebbero espressione di una potestà regolamentare che lo Stato non potrebbe esercitare in materie che non rientrano nella propria sfera di legislazione esclusiva. Infatti, la disciplina impugnata è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in tema di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale” (art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.). - Vedi, citate, sentenze n. 31/2005 e n. 17/2004.
Riguarda ancheart. 86 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 92 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 94 Codice delle comunicazioni elettroniche.e altri 1