Art. 91 — Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso
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Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. ((2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualita' di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attivita' avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purche' consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche gia' previste dal contratto in essere)) I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprieta' del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, puo' installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilita' sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non e' dovuta alcuna indennita'. L'operatore incaricato del servizio puo' agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
Testo vigente dal 31 luglio 2021 al 24 dicembre 2021 · versione 38 su Normattiva