Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TELECOMUNICAZIONI - RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - DISCIPLINA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE REGIONI PER IL CARATTERE DETTAGLIATO, AUTOAPPLICATIVO E NON CEDEVOLE DELLA DISCIPLINA, E PER LA SUA DIRETTA OPERATIVITÀ NEI CONFRONTI DEI PRIVATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che prevede la disciplina del procedimento per l’autorizzazione all’installazione degli impianti, sollevata in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione, a causa della denunciata lesione della competenza legislativa regionale, per il carattere dettagliato, autoapplicativo e non cedevole della normativa. Infatti, con il decreto legislativo n. 259 del 2003 l'Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002. Orbene, nella fase di attuazione del diritto comunitario la definizione del riparto interno di competenze tra Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente e, dunque, la stessa individuazione dei principî fondamentali, non può prescindere dall'analisi dello specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguite a livello comunitario. In altri termini, gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle competenze, possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo abilitativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione, richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca l'esistenza di un unitario procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in tempi brevi.
Riguarda ancheart. 86 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 90 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 91 Codice delle comunicazioni elettroniche.e altri 3
TELECOMUNICAZIONI - RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - ATTRIBUZIONE E DISCIPLINA CON LEGGE STATALE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGLI ENTI LOCALI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI RIPARTO DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE, CON RIGUARDO A MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE O RESIDUALE - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., sul presupposto che le norme censurate attribuirebbero direttamente l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento, laddove in materia di competenza concorrente o residuale delle Regioni la disciplina legislativa delle funzioni amministrative dovrebbe spettare alle Regioni stesse. Si evidenzia, invero, erroneo il presupposto interpretativo dal quale muovono le regioni ricorrenti. Infatti, le norme impugnate, facendo generico riferimento agli «enti locali», non allocano direttamente funzioni amministrative ad un determinato livello di governo, bensì si limitano a formulare un principio fondamentale di disciplina in forza del quale tutti i procedimenti relativi alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica devono essere “gestiti” dai predetti enti.
Riguarda ancheart. 86 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 90 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 91 Codice delle comunicazioni elettroniche.e altri 3
TELECOMUNICAZIONI - IMPIANTI E CONDUTTURE DI ENERGIA ELETTRICA O TUBAZIONI - NECESSITÀ DI NULLA OSTA DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, E POTERE DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE CONCORRENTE, NELLE MATERIE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL’ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE, PER IL CARATTERE DI DETTAGLIO DELLA DISCIPLINA, NONCHÉ DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale, nel disciplinare gli impianti e le condutture di energia elettrica o tubazioni, prescrive che nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero delle comunicazioni, ed inoltre subordina al preventivo consenso del Ministero stesso l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica, e sui relativi atterraggi, riconoscendo a tale organismo il potere di esercitare la vigilanza e il controllo sulla esecuzione dei lavori, proposta per l’asserita lesione della competenza legislativa concorrente regionale, a causa della natura di dettaglio della disciplina censurata, e della competenza amministrativa. Infatti, questa Corte, con la sentenza n. 7 del 2004, pur riconoscendo alle Regioni la competenza a dettare disposizioni sulla progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia, ha affermato che alla rete regionale si devono comunque applicare le “regole tecniche” adottate dal gestore nazionale. Nel caso in esame, il nulla osta ministeriale è diretto proprio a garantire il rispetto di quelle regole tecniche senza le quali l'esercizio della potestà legislativa regionale potrebbe produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione della energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico. La norma impugnata, pertanto, costituendo una esplicitazione a livello tecnico dell'esigenza di assicurare uniformità e continuità alla rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, si sottrae alle proposte censure di illegittimità costituzionale.