Art. 22Attivita' del Comitato per l'imprenditoria femminile (legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 10, commi 4 e 5)

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Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dal libro III, titolo II; promuove altresi' lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialita' femminile. Per le finalita' di cui al presente capo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.

Testo vigente dal 31 maggio 2006 al 4 agosto 2007 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art22 · fonte su Normattiva