Art. 16 c.g.c.Regolamento preventivo

[1]1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali e' ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.

[2]2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art16 · fonte su Normattiva