Art. 178 c.g.c. — Termini per le impugnazioni e decorrenza
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[1]1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione e' di sessanta giorni. E' anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.
[2]2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalita' di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero e' passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all'articolo 202, comma 2.
[3]3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altri parti.
[4]4. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, eccetto il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, o per nullita' degli atti di cui all'articolo 93.
[5]5. Il ricorso per Cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
[6]6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva