Art. 190 c.g.c.Forma e contenuto dell'appello

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[1]1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato.

[2]2. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilita', la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:

  • a)dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
  • b)delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

[3]3. L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilita', da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.

[4]4. La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici.

[5]5. Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.

[6]6. L'istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell'istante, all'altra parte.

Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art190 · fonte su Normattiva