Art. 217 c.g.c. — Giudice dell'ottemperanza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. Leggi il testo vigente →
[1]1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.
[2]2. Il giudice unico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonche' per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.
[3]3. Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva