Art. 23 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile) — Deliberazione dei provvedimenti
[1]1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni dell'articolo 101 del codice.
[2]2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.
[3]3. La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
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