Art. 43 c.g.c.Termini e preclusioni

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[1]1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

[2]2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

[3]3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d'ufficio.

[4]4. Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

[5]5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.

[6]6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93, commi 11 e 12.

[7]7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art43 · fonte su Normattiva