Art. 84 c.g.c.Riunione delle cause

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[1]1. Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne puo' ordinare la trattazione nella medesima udienza.

[2]2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.

Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art84 · fonte su Normattiva