capo I — Rimedi contro le decisioni - disposizioni generali
- Art. 177 — Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale
- Art. 178 — Termini per le impugnazioni e decorrenza
- Art. 179 — Luogo di notificazione dell'impugnazione
- Art. 180 — Deposito dell'atto di impugnazione
- Art. 181 — Istanza di fissazione dell'udienza
- Art. 182 — Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza
- Art. 183 — Pluralità di parti nel giudizio d'impugnazione
- Art. 184 — Impugnazioni avverso la medesima sentenza
- Art. 185 — Intervento
- Art. 186 — Effetti della riforma o dell'annullamento della decisione
- Art. 187 — Sospensione del procedimento d'impugnazione
- Art. 188 — Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione