Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE Locazione ad uso commerciale - Cessione del contratto ex art. 36 l. n. 392 del 1978 senza liberazione del cedente - Azione di risoluzione del contratto del locatore - Litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.
In caso di contestuale cessione dell'azienda e del contratto di locazione ex art. 36 della l. n. 392 del 1978, senza liberazione del cedente, nel giudizio instaurato per la risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni insoluti non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e ceduto, bensì litisconsorzio facoltativo con rapporti processualmente scindibili, potendo il locatore esperire separate e distinte azioni nei riguardi dei soggetti (cedente e cessionario) tra loro obbligati in solido.
Cass. civ. n. 32869/2025Sez. 3Rv. 676758-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 36 Legge sull’equo canone
Precedenti: 644635-01, 670121-01
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Azione giudiziaria del creditore nei confronti di più coobbligati in solido - Domanda di regresso anticipata - Pronuncia condizionata all'adempimento nei confronti del creditore principale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice dinanzi al quale siano state proposte una domanda di condanna del creditore nei confronti di un obbligato solidale e una domanda di regresso, anticipatamente proposta da quest'ultimo nei confronti di altro coobbligato, ben può emettere due distinte pronunce, l'una subordinata all'altra - nel senso che quella in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'avvenuto adempimento nei confronti del creditore -, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro e incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configura come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusiva di una pronuncia condizionata, in sede di regresso, la circostanza che il fideiussore non avesse ancora effettuato l'esborso).
Cass. civ. n. 27372/2025Sez. 3Rv. 676599-01
Riguarda ancheart. 1298 Codice civileart. 1299 Codice civile
Precedenti: 664671-01
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Cumulo di domande soggette a riti diversi - Presupposti - Connessione cd. per subordinazione o forte - Domande soggettivamente connesse - Esclusione.
L'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l.n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. per subordinazione o forte (art. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario (salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale), dovendosi conseguentemente escludere la possibilità di proporre cumulativamente più domande - soggette a riti diversi - connesse solo soggettivamente ex artt. 33 o 103 c.p.c..
Cass. civ. n. 26537/2025Sez. 3Rv. 676584-01
Riguarda ancheart. 31 Codice di procedura civileart. 32 Codice di procedura civileart. 34 Codice di procedura civileart. 35 Codice di procedura civileart. 36 Codice di procedura civileart. 40 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 561390-01, 577808-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia - Cumulo di domande - Litisconsorzio facoltativo - Sentenza d’appello che rigetta la domanda di garanzia per ragione inerente il solo rapporto dedotto dal chiamante - Ricorso per cassazione proposto dall'attore soccombente - Evocazione del garante - Necessità - Esclusione.
Nel caso in cui il convenuto, senza contestare la propria legittimazione sostanziale, chiami in giudizio un terzo, chiedendo che questo sopporti le conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda contro di lui, si determina una situazione di cumulo riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo, connotato nel senso della scindibilità ex art. 332 c.p.c., con la conseguenza che, in caso di sentenza d'appello che rigetta la domanda di garanzia per una ragione inerente al solo rapporto dedotto dal chiamante, ove il ricorso per cassazione sia proposto dall'attore soccombente, in relazione al rigetto della domanda principale, non vi è necessità di evocare in giudizio anche il garante.
Cass. civ. n. 25478/2025Sez. 3Rv. 676343-01
Riguarda ancheart. 106 Codice di procedura civileart. 332 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 664555-01, 659563-01
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Litisconsorzio facoltativo - Sentenza formalmente unica - Capo autonomo non impugnato - Presupposto logico di altro capo impugnato - Riforma del primo - Esclusione - Fattispecie.
Se una sentenza, formalmente unica, è resa tra litisconsorti facoltativi (nella specie progettista dei lavori ed imprese incaricate delle loro realizzazione), il capo concernente l'uno è autonomo rispetto all'altro sì che passa in giudicato quello non impugnato, e perciò non è modificabile dal giudice del gravame dell'altro, neppure se lo ritiene presupposto logico di questo.
Cass. civ. n. 18765/2025Sez. 2Rv. 675998-03
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario - Valutazione di tempestività nel giudizio separato - Presupposti - Restituzione in termine - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere.
In tema di separazione di cause, la tempestività dell'eccezione di prescrizione in relazione al giudizio separato è rispettata se essa è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, sicché, se detta comparsa è stata depositata tardivamente, è tardiva anche l'eccezione, senza possibilità di una rimessione in termini per effetto dell'eventuale rinnovazione della citazione nel giudizio separato, atteso che questo è una mera prosecuzione della causa da cui origina.
Cass. civ. n. 16407/2025Sez. 3Rv. 674779-01
Riguarda ancheart. 166 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civileart. 180 Codice di procedura civileart. 2938 Codice civile
Precedenti: 658769-01
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di un soggetto terzo - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
È ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo che reca (o comunque contiene nel suo stesso "corpo"), unitamente alle difese e alle eventuali domande riconvenzionali dell'ingiunto, anche la 80 <!-- pag. 81 --> domanda di un soggetto terzo, connessa per titolo o per oggetto alla domanda monitoria dell'iniziale ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale dell'opponente oppure connessa perché postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a quelle involte dalla domanda monitoria o dalla domanda riconvenzionale dell'ingiunto, configurandosi un "cumulo soggettivo iniziale" di più domande connesse "in senso improprio". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile - per difetto di legittimazione attiva - la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da uno dei soci accomandatari di una s.a.s, nella sua qualità di legale rappresentante della società, nei confronti degli altri soci accomandatari, con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, in proprio, quale cofideiussore, su ricorso degli altri due, in accoglimento dell'azione di regresso ex art. 1954 c.c. da questi ultimi proposta a seguito del pagamento di un debito della società).
Cass. civ. n. 15634/2025Sez. 3Rv. 675344-01
Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civile
Precedenti: 669523-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Domanda di condanna separata dei singoli convenuti - Determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite - Cumulo del valore delle singole domande - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere.
In ipotesi di domande di condanna separata dei convenuti, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome.
Cass. civ. n. 13750/2025Sez. 1Rv. 674892-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 10 Codice di procedura civile
Precedenti: 663460-01, 670780-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).