Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Processo con pluralità di parti - Appello - Notifica della sentenza di primo grado effettuata dal chiamato in garanzia verso le parti del rapporto principale - Idoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Cause inscindibili - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale).
Cass. civ. n. 34531/2025Sez. 2Rv. 677439-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 665054-01, 659563-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata in garanzia del terzo - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione proposta dall'attore soccombente - Evocazione in appello del garante - Necessità.
La chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria) determina un litisconsorzio necessario processuale tra quest'ultimo e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di secondo grado vuoi l'originario convenuto vuoi il terzo chiamato, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale.
Cass. civ. n. 28408/2025Sez. 3Rv. 676838-01
Riguarda ancheart. 331 Codice di procedura civileart. 102 Codice di procedura civile
Precedenti: 664555-01, 638109-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Chiamata in causa del terzo indicato come responsabile dal convenuto - Accoglimento della domanda nei confronti del solo convenuto - Spese del terzo - Condanna dell'attore - Esclusione - Citazione del terzo ad opera dell'attore - Irrilevanza.
Le spese sopportate dal terzo chiamato in causa, indicato dal convenuto quale effettivo responsabile dei fatti contestati, non possono essere poste a carico dell'attore che abbia visto accolta, anche parzialmente, la propria domanda nei confronti del solo convenuto, e ciò anche nel caso in cui, essendo stata disposta la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., sia stato lo stesso attore, quale parte più diligente, a notificargli la relativa citazione.
Cass. civ. n. 26669/2025Sez. 3Rv. 676717-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 107 Codice di procedura civileart. 269 Codice di procedura civileart. 270 Codice di procedura civile
Precedenti: 669481-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia - Cumulo di domande - Litisconsorzio facoltativo - Sentenza d’appello che rigetta la domanda di garanzia per ragione inerente il solo rapporto dedotto dal chiamante - Ricorso per cassazione proposto dall'attore soccombente - Evocazione del garante - Necessità - Esclusione.
Nel caso in cui il convenuto, senza contestare la propria legittimazione sostanziale, chiami in giudizio un terzo, chiedendo che questo sopporti le conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda contro di lui, si determina una situazione di cumulo riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo, connotato nel senso della scindibilità ex art. 332 c.p.c., con la conseguenza che, in caso di sentenza d'appello che rigetta la domanda di garanzia per una ragione inerente al solo rapporto dedotto dal chiamante, ove il ricorso per cassazione sia proposto dall'attore soccombente, in relazione al rigetto della domanda principale, non vi è necessità di evocare in giudizio anche il garante.
Cass. civ. n. 25478/2025Sez. 3Rv. 676343-01
Riguarda ancheart. 332 Codice di procedura civileart. 103 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 664555-01, 659563-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Chiamata in giudizio di più terzi - Declaratoria dell'obbligo risarcitorio di questi in base alle rispettive responsabilità - Cause inscindibili - Litisconsorzio necessario processuale anche in fase di impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Applicazione dell'art. 331 c.p.c. - Necessità.
In caso di chiamata in causa di più terzi ad opera del convenuto al fine di ottenere la propria liberazione dalla pretesa dell'attore e la declaratoria dell'obbligo risarcitorio dei chiamati, sulla base dei titoli delle rispettive responsabilità, distinti per ognuno e connessi per l'oggetto, si è in presenza di cause inscindibili, legate da un nesso di litisconsorzio necessario (o unitario), in quanto viene sollecitato un accertamento comune nei confronti dei chiamati circa lo specifico modo di essere dei titoli di responsabilità nella loro correlazione causale, cosicché il vincolo di inscindibilità di tali cause in sede di impugnazione, ove permanga contestazione sull'individuazione degli effettivi obbligati, determina l'applicabilità del regime di cui all'art. 331 c.p.c..
Cass. civ. n. 20991/2025Sez. 2Rv. 675964-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 624142-01, 647631-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Processo tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa in base alle rispettive responsabilità - Interruzione - Riattivazione del giudizio ad opera della parte che vi abbia interesse - Riassunzione nei confronti di tutte le altre parti - Necessità - Fondamento.
In caso di interruzione del processo vertente tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa quali obbligati sulla base dei diversi titoli delle rispettive responsabilità, in ragione del vincolo che unisce le cause riguardo all'individuazione del soggetto responsabile, ciascuna delle parti aventi interesse a riattivare il giudizio deve riassumerlo nei confronti di tutte le altre.
Cass. civ. n. 20991/2025Sez. 2Rv. 675964-02
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 107 Codice di procedura civileart. 304 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 567064-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE Chiamata del terzo su istanza del convenuto - Accertamento della responsabilità solidale - Domanda di garanzia verso i terzi chiamati - Ammissibilità - Fondamento - Azione di regresso - Necessità - Esclusione. · PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA In genere.
In tema di azione di responsabilità promossa ex art. 2392 c.c., il convenuto è legittimato a chiamare in causa il terzo, che ritiene essere a lui corresponsabile, a titolo di garanzia cd. propria, ex art. 106 c.p.c., al fine di fare accertare la responsabilità solidale del chiamato per il medesimo fatto lesivo dedotto dall'attore, senza che sia necessario proporre un'azione di regresso a giudizio concluso, non essendo essa l'unico rimedio esperibile.
Cass. civ. n. 18126/2025Sez. 1Rv. 675913-01
Riguarda ancheart. 2392 Codice civile
Precedenti: 639737-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).