Art. 115 c.p.c.
Disponibilita' delle prove
[1]((Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
[2]Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza)).
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva