Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.
Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che detto accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, o apparenza, di motivazione o per manifesta illogicità della stessa.
Cass. civ. n. 4379/2026Sez. LRv. 678080-01
Riguarda ancheart. 116 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 597236-01, 652900-01, 653130-01, 655681-01
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Specificità della contestazione - Necessaria specificità dei fatti allegati - Fattispecie.
Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, i fatti, affinché possano essere considerati non specificamente contestati, devono essere stati specificamente allegati. (La S.C. ha accolto il motivo di ricorso con cui era dedotta la violazione di tale principio in una fattispecie in cui, a fronte della domanda di pagamento di una serie di forniture di merci, il convenuto, pur non contestando di essersi rifornito dall'attore in un determinato periodo di tempo, aveva però contestato che le forniture di cui alle fatture prodotte fossero mai avvenute).
Cass. civ. n. 2758/2026Sez. 2Rv. 677303-01
Riguarda ancheart. 163 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 659902-01, 659198-02
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE Prova del contratto di assicurazione - Forma scritta ex art. 1888 c.c. - Necessità - Principio di non contestazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere.
La forma scritta, richiesta dall'art. 1888 c.c. per la prova del contratto di assicurazione, non può essere surrogata dalla non contestazione, in quanto il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., investe unicamente il fatto storico da provare e non la tipologia o la forma della prova prevista dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea, ai fini della prova di un contratto di assicurazione, la mancata contestazione dell'allegazione dell'avvenuto pagamento del premio).
Cass. civ. n. 2266/2026Sez. 3Rv. 677843-01
Riguarda ancheart. 1888 Codice civile
Precedenti: 674904-01, 665074-01
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Valutazione delle dichiarazioni già rese dalla parte offesa, non costituita parte civile, come testimone nel processo penale - Ammissibilità - Libera valutazione - Valore di prove precostituite e atipiche - Condizioni.
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa come testimone nel processo penale, nel quale non si sia costituita parte civile, entrano nel processo civile di risarcimento del danno, non quale prove testimoniali costituende, bensì come prove documentali precostituite atipiche - soggette ai limiti temporali previsti a pena di decadenza, nonché alla possibilità, per la controparte, di replicare, interloquire e controdedurre - e, dunque, liberamente valutabili dal giudice civile quali presunzioni semplici o argomenti di prova, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 310, comma 3, c.p.c., senza che questi sia vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso processo.
Cass. civ. n. 1608/2026Sez. 3Rv. 677573-01
Riguarda ancheart. 2729 Codice civileart. 310 Codice di procedura civileart. 116 Codice di procedura civileart. 651 Codice di procedura penaleart. 652 Codice di procedura penaleart. 246 Codice di procedura civilee altri 1
Precedenti: 672550-01, 674632-01
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Onere di contestazione - Oggetto - Fatti conosciuti dalla controparte - Necessità - Conseguenze - Applicazione del principio nei casi in cui il fatto non contestato non è comune, ma è proprio della parte denunciante - Fattispecie.
Il principio di non contestazione opera in relazione alle sole circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note, sicché resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescano dalla sfera di controllo dell'interessato, soprattutto quando non siano comuni alle parti, bensì propri di chi intende avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in una controversia in materia di riscatto e prelazione agraria, aveva ritenuto provati, in quanto non contestati, i requisiti soggettivi e oggettivi condizionanti il valido esercizio del diritto, nonostante si trattasse di circostanze, riferite alla sfera soggettiva di controllo propria del retraente, delle quali non è predicabile, in difetto di prova contraria, la conoscenza o conoscibilità in capo alla controparte).
Cass. civ. n. 762/2026Sez. 3Rv. 677515-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 8 Proprieta coltivatriceart. 7 legge 817/1971
Precedenti: 670885-01, 674005-01, 667555-01
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ante causam - Acquisizione della relazione al successivo giudizio di cognizione - Opponibilità alle sole parti già chiamate nel procedimento ante causam - Esclusione - Opponibilità a tutte le parti del giudizio di cognizione - Fondamento - Fattispecie. · PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.
La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato all'a.t.p., quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel giudizio risarcitorio promosso dal consumatore per il danno cagionato dal bene venduto e risultato difettoso, aveva ritenuto inopponibile la relazione conclusiva di a.t.p. ai terzi chiamati in causa dal venditore, perché non previamente evocati nel procedimento ante causam).
Cass. civ. n. 342/2026Sez. 2Rv. 676563-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 116 Codice di procedura civileart. 696 Codice di procedura civile
Precedenti: 667109-01, 659580-01
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa - Diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'aumento dell'età - Fatto notorio - Esclusione - Ragioni. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.
In tema di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, la diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'avanzare dell'età non può considerarsi "fatto notorio", inteso come conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, ovvero presuntivamente "normale", tanto da legittimarne un'autonoma conoscenza giudiziale, fondandosi su dati storici e statistici suscettibili di mutare nel tempo con una variabilità tale da escludere la sussunzione in termini di univoca verosimiglianza propria delle presunzioni.
Cass. civ. n. 35017/2025Sez. 3Rv. 677262-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 670109-01, 666524-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Omesso rilievo officioso in primo grado - Possibilità di rilievo d'ufficio nel giudizio di appello - Limiti - Fattispecie.
Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rilevato la nullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, nonostante la mancata rituale produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, erroneamente qualificato alla stregua di fatto notorio).
Cass. civ. n. 34049/2025Sez. 3Rv. 677194-01
Riguarda ancheart. 1957 Codice civileart. 1421 Codice civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 675464-01, 674164-01, 673876-01, 633509-01
MANDATO - "POST MORTEM" - SPEDIZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SPEDIZIONIERE - VETTORE Contratto di spedizione - Assunzione della qualità di vettore da parte dello spedizioniere - Condizioni ex art. 1741 cod. civ. - Rilevanza a tal fine della girata della polizza di carico - Esclusione.
In materia di contratto di spedizione, lo spedizioniere che assuma un'unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui verso un corrispettivo acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 c.c., implicando l'accertamento di tale rapporto un'indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, la quale non è soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, dal momento che quest'ultima, in quanto titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
Cass. civ. n. 33690/2025Sez. 3Rv. 677183-01
Riguarda ancheart. 1678 Codice civileart. 1737 Codice civileart. 1741 Codice civileart. 112 Codice di procedura civileart. 116 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 631759-01
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Fatto costitutivo - Non contestazione o puntuale ammissione - Da parte di uno solo 65 <!-- pag. 66 --> dei litisconsorti necessari - Valenza ex art. 115, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie in tema di possesso ad usucapionem. · PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE In genere.
In tema di litisconsorzio necessario, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti, o anche la puntuale ammissione di tale fatto, ove provenienti solo da alcuni dei litisconsorti, non sono idonee a rendere incontroverso e non più bisognoso di prova il fatto medesimo, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. (Fattispecie in cui la non contestazione concerneva il possesso utile ad usucapionem).
Cass. civ. n. 32186/2025Sez. 2Rv. 676482-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 102 Codice di procedura civileart. 1158 Codice civile
Precedenti: 652386-03
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Apolidia - Procedimento per il riconoscimento dello "status" - Prova - Onere di allegazione del richiedente - Condizioni - Fattispecie.
Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedimentali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto lo status di apolide ad un cittadino nato in Georgia nel 1961, poi riconosciuto cittadino russo ed in seguito privato di tale cittadinanza in seguito ad un 30 <!-- pag. 31 --> provvedimento di revoca, senza accertare se egli avesse potuto riottenere la cittadinanza georgiana e se vi fossero delle condizioni ostative al riconoscimento dello status di apolide, anche in considerazione dei numerosi precedenti penali dello stesso).
Cass. civ. n. 30414/2025Sez. 1Rv. 676326-01
Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 10 Costituzioneart. 3 d.lgs. 251/2007
Precedenti: 646007-01, 672279-01
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Onere probatorio a carico di chi invoca l'usucapione - Rigore interpretativo - Fondamento - Fattispecie.
In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale. (In applicazione del principio e cassando con rinvio la sentenza impugnata, la S.C. ha affermato che la Corte territoriale non avrebbe dovuto prescindere dalla presenza di un varco nella recinzione del terreno controverso, in quanto l'eventuale dimostrazione del suo uso da parte del titolare del convenuto in usucapione avrebbe costituito circostanza idonea ad escludere la sussistenza del possesso esclusivo uti dominus in capo all'attore).
Cass. civ. n. 28286/2025Sez. 2Rv. 676932-01
Riguarda ancheart. 1159 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 116 Codice di procedura civile
Precedenti: 645235-01
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Sommarie informazioni testimoniali - Rilevanza come testimonianza nel processo civile - Esclusione - Libera valutazione da parte del giudice - Ammissibilità.
La dichiarazioni acquisite a sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) nell'ambito del procedimento penale non assumono rilievo come testimonianze nel processo civile ma sono liberamente valutabili dal giudice nel complessivo contesto istruttorio.
Cass. civ. n. 27479/2025Sez. 3Rv. 676600-01
Riguarda ancheart. 116 Codice di procedura civileart. 246 Codice di procedura civileart. 351 Codice di procedura penale
Precedenti: 669626-02, 674632-01, 667202-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancata ammissione di un mezzo istruttorio - Vizio della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. · PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, una prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la prova orale sulla base di un giudizio privo di motivazione e inficiato da logica incoerenza, concernendo i capitoli di prova 89 <!-- pag. 90 --> elementi fattuali di natura oggettiva, rilevanti in quanto astrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in giudizio).
Cass. civ. n. 27479/2025Sez. 3Rv. 676600-02
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 116 Codice di procedura civileart. 244 Codice di procedura civile
Precedenti: 661704-01
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA' - IN GENERE Presupposti - Idoneità a provocare la confessione della parte - Sufficienza - Fattispecie.
L'interrogatorio formale, essendo diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito, è sempre ammissibile, purché concludente e non meramente dilatorio o defatigatorio, siccome in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva fatto discendere l'inammissibilità dell'interrogatorio dalla valutazione prognostica del suo possibile esito anziché da una valutazione preventiva di non concludenza dei relativi capitoli, per come formulati, in ragione dell'inidoneità degli stessi a provocare la confessione della parte).
Cass. civ. n. 26775/2025Sez. 3Rv. 676616-01
Riguarda ancheart. 228 Codice di procedura civileart. 230 Codice di procedura civile
Precedenti: 537943-01, 668485-01, 595722-01
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Fatto notorio - Nozione - Notorietà cd.
"ristretta" o "locale" - Configurabilità - Fattispecie. Il c.d. "fatto notorio", ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., può essere inteso anche quale fatto generalmente conosciuto, in una determinata zona (cd. "notorietà locale") o in un particolare settore di attività o di affari, da una collettività di persone di media cultura. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato un fatto notorio "ristretto" nella concessione dell'autovettura per uso personale e gratuito ai dipendenti delle società del gruppo FIAT assegnati all'estero, con conseguente riconoscimento della natura retributiva del correlativo benefit).
Cass. civ. n. 24849/2025Sez. LRv. 676535-02
Precedenti: 643169-01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE Legge sostanziale straniera applicabile al rapporto - Disciplina processuale secondo la lex fori - Conseguenze - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.
Nei casi in cui il giudice è chiamato ad applicare la legge sostanziale straniera, la disciplina processuale di tutte le fasi del giudizio si determina sulla base dell'ordinamento dello Stato munito di giurisdizione, sicché in sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto operato dal giudice di merito, quando questo è sorretto da motivazione logica e congrua, essendo precluso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualsiasi riesame del merito delle risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso ritenendo che le denunciate violazioni della disciplina dell'assegno divorzile nell'ordinamento inglese tendessero, in realtà, ad ottenere in sede di legittimità una non consentita revisione dell'istruttoria in ordine allo stato reddituale e patrimoniale del coniuge ricorrente).
Cass. civ. n. 24187/2025Sez. 1Rv. 675806-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 116 Codice di procedura civile
Precedenti: 659037-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Emendatio libelli - Diversa quantificazione della domanda risarcitoria - Preclusioni processuali - Giudizi dinanzi al tribunale e al giudice di pace - Individuazione - Fattispecie.
In tema di emendatio libelli, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata è consentita nel rispetto delle preclusioni processuali, per cui, in relazione al sistema anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, deve aver luogo non oltre la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, e, nel procedimento davanti al giudice di pace, prima che questi inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 321 c.p.c. ovvero, in entrambi i procedimenti, immediatamente dopo l'espletamento dell'attività istruttoria quando sia conseguenza di quest'ultima, in ossequio al principio di acquisizione processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in relazione ad un giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, aveva dichiarato inammissibile la modifica quantitativa dell'originaria domanda risarcitoria, svolta all'esito del deposito della c.t.u., dopo che il giudice di pace aveva già invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa).
Cass. civ. n. 23774/2025Sez. 3Rv. 676138-01
Riguarda ancheart. 183 Codice di procedura civileart. 321 Codice di procedura civileart. 3 d.lgs. 149/2022art. 35 d.lgs. 149/2022art. 116 Codice di procedura civile
Precedenti: 612542-01, 635536-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Danno da lesione della reputazione - Accertamento sulla base di massime di esperienza - Liquidazione equitativa - Criteri tabellari - Vincolatività - Esclusione.
La liquidazione equitativa del danno da lesione della reputazione, accertato sulla base di massime d'esperienza, non deve necessariamente uniformarsi a basi di computo tabellari.
Cass. civ. n. 21572/2025Sez. 3Rv. 675901-03
Riguarda ancheart. 1226 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 670070-01, 664639-01, 674007-01
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE Prove documentali - Produzione nel processo e valutazione in sede decisoria - Contestazioni relative - Limiti - Giudizio in termini di utilizzabilità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. · PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.
Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e, nella decisione, in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del processo penale ed ignota al processo civile.
Cass. civ. n. 21205/2025Sez. 2Rv. 675702-02
Riguarda ancheart. 116 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civileart. 191 Codice di procedura penale
Precedenti: 662774-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).