Art. 115 c.p.c.Disponibilita' delle prove

[1]((Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

[2]Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza)).

Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art115 · fonte su Normattiva