Art. 120 c.p.c. — Pubblicita' della sentenza
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[1]Nei casi in cui la pubblicita' della decisione di merito puo' contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o piu' giornali da lui designati.
[2]Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009 · versione 0 su Normattiva