Art. 122 c.p.c.Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete

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[1]In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana.

[2]Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete.

[3]Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 5 marzo 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art122 · fonte su Normattiva