Art. 133 c.p.c.Pubblicazione e comunicazione della sentenza

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[1]La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

[2]Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da' notizia alle parti che si sono costituite.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)).

Testo vigente dal 31 gennaio 2012 al 19 agosto 2014 · versione 143 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art133 · fonte su Normattiva