Art. 133 c.p.c.Pubblicazione e comunicazione della sentenza

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[1]La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

[2]Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente ((il testo integrale della sentenza)), ne da' notizia alle parti che si sono costituite. ((La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325)).

[3]COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

Testo vigente dal 19 agosto 2014 al 26 novembre 2024 · versione 153 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art133 · fonte su Normattiva