Art. 145 c.p.c.Notificazione alle persone giuridiche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1942 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.

[2]La notificazione alle societa' non aventi personalita' giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati ((di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa)) a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma.

[3]Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto e' indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141.

Testo vigente dal 10 giugno 1942 al 1 gennaio 2006 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art145 · fonte su Normattiva