Art. 145 c.p.c. — Notificazione alle persone giuridiche
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[1]La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.
[2]La notificazione alle societa' non aventi personalita' giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati ((di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa)) a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma.
[3]Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto e' indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141.
Testo vigente dal 10 giugno 1942 al 1 gennaio 2006 · versione 1 su Normattiva