Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione della sentenza nei confronti del procuratore a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità - Atto accompagnato da lettera di intimazione al pagamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Ipotesi della notificazione della sentenza in forma esecutiva alla controparte personalmente - Diversità.
La notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata.
Cass. civ. n. 29919/2025Sez. 2Rv. 676317-01
Riguarda ancheart. 285 Codice di procedura civileart. 325 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civile
Precedenti: 658856-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Parte contumace nel giudizio di revocazione - Sentenza di accoglimento - Necessità della notifica alla parte personalmente - Mancanza della comunicazione integrale ai fini del termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i. - Conseguenze - Fattispecie in tema di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale viziata da errore revocatorio. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE In genere.
In tema di giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" ex art 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).
Cass. civ. n. 27909/2025Sez. 1Rv. 676777-01
Riguarda ancheart. 285 Codice di procedura civileart. 292 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civileart. 51 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Precedenti: 668958-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Giudizio di rinvio - Notificazione del ricorso in riassunzione eseguita impersonalmente agli eredi - Nullità - Costituzione del de cuius nel giudizio di legittimità - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, la notificazione dell'atto di riassunzione, dovendo essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. richiamati dall'art. 392, comma 2, c.p.c., è nulla ove effettuata impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, anche se questi era costituito nel giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 26357/2025Sez. 1Rv. 676679-01
Riguarda ancheart. 137 Codice di procedura civileart. 392 Codice di procedura civile
Precedenti: 663539-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Domicilio digitale - Indirizzo PEC del difensore utilizzabile - Re.G.Ind.E. - Necessità - Indirizzo INI-PEC - Irrilevanza.
In materia di notificazioni al difensore, il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif.in l. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E) gestito dal Ministero della giustizia, sicché è nulla la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel registro predetto, restando irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).
Cass. civ. n. 25708/2025Sez. 1Rv. 676218-01
Riguarda ancheart. 330 Codice di procedura civileart. 16 d.l. 179/2012
Precedenti: 654325-01
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Atto di riassunzione - Notificazione alla parte personalmente - Nullità - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Configurabilità.
La notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito - come prescritto dall'art. 170, comma 1, c.p.c. e dall'art. 125, comma 3, disp. att. c.p.c. - impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tal caso, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di fare valere tale vizio.
Cass. civ. n. 23086/2025Sez. 3Rv. 676263-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civile
Precedenti: 633984-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis - Avvenuta costituzione del convenuto - Integrazione della citazione - Deposito in cancelleria - Sufficienza - Notificazione alla controparte - Necessità - Esclusione - Contumacia del convenuto - Rinnovazione della citazione - Notificazione - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA In genere. 236 <!-- pag. 237 --> In tema di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis, ove il convenuto sia costituito l'attore può adempiere all'onere di integrazione mediante semplice deposito in cancelleria del corrispondente atto, assimilabile a una memoria soggetta al regime dell'art. 170, comma 3, c.p.c., senza che occorra la notificazione alla controparte, la quale è, invece, necessaria solo quando si tratti di rinnovazione della citazione verso la parte contumace.
Cass. civ. n. 21988/2025Sez. 3Rv. 675851-02
Riguarda ancheart. 163 Codice di procedura civileart. 164 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civile
IMPUGNAZIONI CIVILI. Ricorso per cassazione dell'avvocato contro la decisione del CNF - Disciplina ex artt. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012 e 6, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, come modif. dalla l. n. 70 del 2020 - Termine breve - Decorrenza - Dalla notifica eseguita all’indirizzo PEC dell’incolpato.
Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di un giudizio di impugnazione della decisione del CNF in tema di sanzioni disciplinari a carico dell’avvocato, hanno affermato il seguente principio di diritto: « Nel procedimento disciplinare forense, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, della legge n. 247 del 2012 e 16, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla legge n. 70 del 2020, all’indirizzo PEC dell’incolpato, essendo quest’ultimo il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c.».
Cass. civ. n. 22199/2026Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 285 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).