Art. 176 c.p.c.Forma dei provvedimenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 11 maggio 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.

[2]Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 maggio 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art176 · fonte su Normattiva