Art. 176 c.p.c. — Forma dei provvedimenti
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[1]Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.
[2]Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 maggio 2005 · versione 0 su Normattiva