Art. 176 c.p.c.Forma dei provvedimenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2012. Leggi il testo vigente →

[1]Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.

[2]Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi ((...)). A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione. 134

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 novembre 2011, n. 183

134

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Testo vigente dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2012 · versione 141 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art176 · fonte su Normattiva